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Superbonus 110%: prosegue il lavoro alla Camera dei Deputati in V Commissione per la conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (Decreto Bilancio).

 Tutti attendiamo con ansia di avere un quadro chiaro e definitivo per gli incentivi fiscali per l'efficienza energetica, per il Sisma Bonus, Fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Benché le nuove detrazioni siano operative per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ciò che tutti attendiamo sono i provvedimenti attuativi che consentiranno di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ovvero le due caratteristiche che consentiranno di ottenere il massimo della convenienza dai nuovi superbonus 110%.

La V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sostituisce completamente l'art. 119 del Decreto Rilancio, il cui titolo adesso diventa "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici". Con la nuova formulazione dell'art. 119 vengono apportate importanti modifiche che ne estendono la portata.

Analizziamo nel dettaglio quelli relativi agli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus).

Uno dei compiti di un RSPP è la verifica che le procedure inserite nel DVR aziendale, PSC e POS del cantiere e quelle previste nel D.Lgs 81/08 Titolo IV.

Regolarmente faccio i sopralluoghi nei cantieri delle aziende che seguo, per le verifiche, ma soprattutto per valutare come migliorare le procedure per garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori.

Ieri ho effettuato il sopralluogo accompagnato dal Direttore Tecnico dell'azienda per cui faccio consulenza, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e il consulente dell'azienda appaltatrice che era in cantiere per l'odit di qualificazione della ISO 45001.

Sono sempre attivo e collaborativo e fsavorevole al confronto con altri professionisti e con i lavoratori, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio e della consulenza, con lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro, in modo da favorire la produttività e la qualità dei prodotti e dei servizi.

 

 

 

L’offerta in chiave EdTech sta crescendo in maniera esponenziale

e sta sempre più rivoluzionando il mondo della formazione aziendale

 

Il nostro cambio di paradigma ci porta ad una rivoluzione tecnologica, che ci ha portato l’avvento di Internet che ha profondamente mutato la storia dell’umanità, consentendo un rapido sviluppo di piattaforme digitali volte a cambiare radicalmente rispetto il percorso educativo e formativo della vita di una persona, cosa ancora più vera in queso periodo storico, dove in un tempo brevissimo ci siamo dovuti abituare alle attività di smart working.

Grazie a tale notevole incremento di dispositivi interattivi, si è assistito alla proliferazione e alla moltiplicazione dei canali d’accesso all’informazione, che hanno cambiato le modalità in cui avviene l’atto comunicativo e di apprendimento.

Fra questi, l’e-learning, le piattaforme webinar, le conference call, stanno rappresentando strumenti innovativi e di più veloce diffusione. Anche le istituzioni scolastico-educative e universitarie hanno iniziato a utilizzare gli strumenti digitali, offrendo corsi di apprendimento a distanza, utilizzando le reti di computer per informazioni. Il settore viene oggi identificato con l’espressione EdTEch (Education Technology) o “Tecnologia educativa” che designa il complesso di strumenti e le innovazioni volti a promuovere e migliorare l’istruzione e la formazione iniziale o continua.

 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive, con la graduale ripresa e riapertura delle attività, la famosa "Fase 2", si rendono necessari chiarimenti su come gestire le riaperture e soprattutto le responsabilità dei Datori di Lavoro, delle Aziende e delle figure presenti in azienda e sul posto di lavoro che hanno responsabilità in materia di salute e santità dei dipendenti collaboratori e clienti. in questa ottica l’INAIL con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, continua a trattare ed approfondire il tema della responsabilità civili e penali del datore di lavoro in caso di contagio dal virus da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

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