INAIL TRATTAMENTI ESTETICI-
L’attività di un centro estetico presenta caratteristiche diverse da quella del barbiere e parrucchiere anche se in entrambi si lavora a distanza ravvicinata dai propri clienti.
L’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale. Per quanto concerne le misure di sistema, le misure organizzative di prevenzione e protezione e le misure igienico-sanitarie si rimanda a quanto già riportato per i barbieri e parrucchieri, in linea generale.
Di seguito si riportano alcune indicazioni specifiche.
a. Durante i trattamenti estetici, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi.
b. Nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria dovranno essere adottate
RIAPEEspecifiche misure soprattutto per le operazioni di cura del viso, incluse quelle di micropigmentazione; in particolare, per i trattamenti del viso che implicano l’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. Tali trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.
c. Sono inibiti, ove presenti, l’uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio.
d. Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento.
e. Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in contatto.
f. Prima di far entrare il cliente successivo, bisogna garantire il ricambio di aria nella cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente.
Tutte le procedure di prevenzione elencate richiederanno inevitabilmente un tempo maggiore del solito, che di conseguenza renderà necessaria una accurata pianificazione dei tempi operativi fin dalla fase di prenotazione secondo gli stessi criteri indicati nella sezione precedente.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
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1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
3. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.
4. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”.
In primo luogo, si richiama all’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente.
L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali rispondenti ai requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 166:2004, ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza COVID-19, per le attività di cura del viso e della barba.
In particolare per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol e, comunque, in tutti i casi già previsti dalla normativa vigente. Sia i FFP2/FFP3 che gli schermi facciali e le visiere devono essere DPI di III categoria, per cui il loro uso deve essere valutato nell’ambito della complessiva gestione dei rischi, con un adeguato coinvolgimento del Medico Competente, ove previsto.
Deve inoltre essere garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili (in particolare schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l’altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
In particolare per la sanificazione dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti” secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020.
L’uso prolungato nel tempo dei prodotti di disinfezione può deteriorare le componenti delle protezioni oculari/facciali. Pertanto, prima di ogni utilizzo del dispositivo è necessario ispezionare la visiera/schermo facciale e, se sono presenti segni di deterioramento, sostituire le componenti danneggiate (seguendo le istruzioni contenute nella guida all’utilizzo del dispositivo) o l’intera protezione.
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Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia giornaliera degli stessi. In tali locali se dotati di finestre queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura.
Si consiglia di indossare abiti da lavoro diversi da quelli di arrivo al lavoro o in alternativa mantella/grembiule monouso.
Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.
Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione
Essendo quasi esclusivamente un settore di micro imprese, in molti casi di ditte individuali, è necessaria una adeguata attività di informazione/formazione relativa al contesto di tale rischio emergenziale anche prevedendo simulazioni di procedure corrette in assenza di clienti per il personale addetto.
Va richiamata la responsabilità dei clienti nell’osservazione delle misure igieniche e del distanziamento. Ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle regole.
(fonte INAIL)