
La diagnosi energetica obbligatoria ogni quattro anni (la prossima scadenza è il 5 dicembre 2019) è prevista dal Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 e riguarda i dati dei consumi energetici 2018 delle grandi aziende e dalle aziende energivore.
Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102 obbliga le imprese energivore e le grandi imprese ad eseguire la diagnosi energetica. L’articolo 8, inoltre, prevede il rinnovo del “bollino energetico” ogni 4 anni, entro il 5 dicembre.
La diagnosi energetica è obbligatoria per le grandi imprese, con più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo superi i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuale superi i 43 milioni di euro, e per le imprese energivore, che impiegano un’ingente quantità di energia.
Rientrano nell’obbligo anche le imprese che sono energivore e grandi imprese contemporaneamente e le imprese estere collegate a quelle italiane (ma devono sottoporre alla diagnosi solo il sito o i siti italiani.)
Nel caso in cui le imprese obbligate non procedano con il rinnovo del bollino e l’invio della documentazione all’ENEA entro il 5 dicembre 2019, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria, come da articolo 16 del D.lgs.102/2014, che va da 4.000 a 40.000 euro, o dimezzata, quindi dai 2.000 ai 20.000 in caso di diagnosi non conforme; è importante ricordare che la sanzione non elimina l’obbligo: la diagnosi va eseguita comunque e comunicata all’ENEA.


